Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 12131 del 8 maggio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

È configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza; ne consegue che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di rigetto dell'appello, affermando che il giudizio di irrilevanza della questione attinente alla tardività della domanda di risoluzione ex art. 1456 c.c. doveva reputarsi implicito nella pronuncia di primo grado, che aveva risolto la locazione ex art. 1453 c.c. per gravità dell'inadempimento della conduttrice, non già in applicazione della clausola risolutiva espressa convenuta tra le parti).

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