(massima n. 1)
Non sussiste l'omessa pronunzia denunziata ai sensi dell'art. 112 c.p.c. in relazione alle censure formulate nell'atto di gravame alla consulenza tecnica di ufficio di primo grado, in particolare quanto al metodo utilizzato dall'ausiliare, quando la sentenza impugnata ha mostrato espressamente di condividere sul punto la sentenza di prime cure.