(massima n. 1)
Nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad un motivo di appello, non è indispensabile, ai fini dell'ammissibilità in ordine al requisito di cui all'art. 366, comma l, n. 4, c.p.c., che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., con riguardo all'art. 112 c.p.c., ove risulti comunque soddisfatta l'esigenza di una chiara esposizione delle ragioni per le quali la censura è stata formulata e la stessa, per di più, rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, ciò consentendo di individuare il vizio dedotto e la norma o il principio di diritto che si assume violato.