(massima n. 1)
In tema di processo tributario, nel ricorso per cassazione non č utilmente censurabile ai sensi degli artt. 360, comma 1, n. 4 e 112 c.p.c. la mancata pronuncia da parte del giudice sull'eccezione di inammissibilitą di un motivo di appello, perché nuovo, in quanto trattasi di questione rilevabile "ex officio", che sfugge pertanto alla preclusione di cui all'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la quale investe le sole eccezioni in senso stretto e non anche le eccezioni improprie o le mere difese.