Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 34075 del 23 dicembre 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La successione tra i trustee integra una forma di successione nella titolarità dei beni costituenti il fondo in trust a titolo derivativo e particolare e non a titolo universale, con la conseguenza che detta sostituzione soggettiva rientra nell'ipotesi normativa dell'art. 111 c.p.c. (Fattispecie in tema di opposizione agli atti esecutivi introdotta dal creditore anche nei confronti del trustee subentrato a quello originariamente designato).

(massima n. 2)

Nell'ambito della verifica officiosa sulla sussistenza delle condizioni dell'azione esecutiva, il giudice dell'esecuzione deve rilevare l'illegittimità del pignoramento immobiliare trascritto nei confronti del trust in persona del trustee, anziché nei confronti di quest'ultimo, in quanto la nota di trascrizione è affetta da nullità, ex artt. 2659 e 2665 c.c., in ragione dell'assoluta inesistenza del soggetto a cui la formalità si riferisce, dato che il trust non è un ente dotato di soggettività giuridica, bensì un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee (che è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto), restando irrilevante, ai fini civilistici, l'individuazione normativa del trust quale soggetto passivo di imposta.

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