(massima n. 1)
La successione tra i trustee integra una forma di successione nella titolaritą dei beni costituenti il fondo in trust a titolo derivativo e particolare e non a titolo universale, con la conseguenza che detta sostituzione soggettiva rientra nell'ipotesi normativa dell'art. 111 c.p.c. (Fattispecie in tema di opposizione agli atti esecutivi introdotta dal creditore anche nei confronti del trustee subentrato a quello originariamente designato).