(massima n. 1)
Nel caso di successione a titolo particolare di cui all'art. 111 c.p.c., č inammissibile il ricorso per cassazione notificato unicamente al successore se non notificato anche alla controparte originaria, sacrificando cosė il diritto di difesa della parte originaria. In tal caso, la notificazione deve essere correttamente rinnovata ai soci dell'azienda cedente estinta.