Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8633 del 2 aprile 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di trasferimento del diritto controverso in corso di causa, per atto inter vivos a titolo particolare, gli ex soci della società cedente estinta devono ritenersi successori a titolo universale, ai sensi dell'art.110 c.p.c., nella posizione meramente processuale della società estinta, parte originaria legittimata ex art. 111 c.p.c. a proseguire il giudizio e, perciò, essi pure legittimati, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto o meno di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione.

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