(massima n. 1)
In tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo d'appello ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ. quale successore nel diritto affermato in giudizio poiché con la domanda ex art. 2901 cod. civ., si esplica la facoltà del creditore - contenuto proprio del suo diritto - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore.