Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 5257 del 28 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema giochi anche di abilitą, concorsi pronostici, scommesse e apparecchi da divertimento e intrattenimento, le controversie aventi a oggetto rapporti derivanti dall'esercizio delle funzioni attribuite all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), devono essere instaurate, se successive al trasferimento, nei confronti di quest'ultima, in quanto titolare, in via esclusiva, della legittimazione ad causam e ad processum, mentre se gią pendenti possono proseguire nei confronti del dante causa, ferma restando la facoltą dell'AAMS di spiegare intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c.. Peraltro, il vizio determinato dalla proposizione della domanda nei confronti di soggetti non legittimati, pur non impedendo la valida instaurazione del giudizio, impone al giudicante (nella specie, collegio arbitrale) di circoscrivere l'esame ai soli rapporti tra le parti effettivamente legittimate ad agire e a resistere in ordine alla controversia deferita al loro giudizio, con il rigetto delle pretese avanzate nei confronti di soggetti non legittimati.

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