(massima n. 1)
Il conferimento di un'azienda individuale in una società di capitali integra una cessione d'azienda e, ove avvenga nel corso del giudizio, configura un'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, ex art. 111 c.p.c., sicché il conferente conserva la legittimazione processuale, quale sostituto del cessionario, anche per il ricevimento della notificazione degli atti processuali, poiché il processo prosegue tra le parti originarie, senza che l'intervento del successore determini, in mancanza dell'esplicito concorde consenso di tutte le parti e del relativo provvedimento giudiziale, l'estromissione del dante causa. (Nella specie, la S.C. ha affermato la validità della notificazione dell'atto di appello effettuata nei confronti della parte originaria che, dopo la sentenza di primo grado, aveva conferito la propria azienda individuale in una società di capitali).