Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 6393 del 3 marzo 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di concordato fallimentare con assunzione, qualora la relativa proposta contempli la cessione delle azioni revocatorie, la chiusura del fallimento, conseguente al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, non determina l'improcedibilitā delle predette azioni, verificandosi una successione a titolo particolare dell'assuntore nel diritto controverso. In tal caso, tuttavia, non č consentita la prosecuzione del processo tra le parti originarie, ai sensi dell'art. 111, primo comma, cod. proc. civ., in quanto la chiusura della procedura, comportando il venir meno della legittimazione processuale del curatore, impone di far luogo all'interruzione del processo. Peraltro, nel caso in cui il trasferimento sia subordinato alla completa esecuzione del concordato, producendosi l'effetto traslativo soltanto a seguito del decreto con cui il giudice delegato, ai sensi dell'art. 136 della legge fallimentare, procede al relativo accertamento, č a tale provvedimento che dev'essere ricollegata la perdita della legittimazione processuale del curatore, restando fino ad allora vincolate tutte le attivitā all'interesse dei creditori, e permanendo in carica gli organi del fallimento ai fini della sorveglianza sull'adempimento del concordato. In ogni caso, perché abbia luogo l'interruzione, č necessario che l'evento sia dichiarato dal procuratore costituito o risulti negli altri modi previsti dall'art. 300 cod. proc. civ., proseguendo altrimenti il processo legittimamente nei confronti del curatore.

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