Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 5287 del 20 febbraio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui, in pendenza del giudizio d'appello, si verifichi un fenomeno riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 111 c.p.c., non emerso né in tale fase, né nella fase di legittimità, il successivo giudizio di rinvio deve necessariamente proseguire tanto nei confronti del preteso successore a titolo particolare, quanto della parte originaria, quale litisconsorte "ex lege", e, in caso di scissione di quest'ultima, anche nei confronti delle società derivanti dalla scissione, quali successori a titolo universale della società scissa ex artt. 2506 e ss. c.c., sicché, in caso di mancata riassunzione del processo ex art. 392 c.p.c. nei confronti delle predette parti, il giudice è tenuto a ordinare l'integrazione del contraddittorio, potendo il difetto di integrità del contraddittorio essere rilevato, anche d'ufficio, in sede di legittimità.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.