Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1935 del 23 gennaio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

La comparsa con cui interviene volontariamente nel processo il successore a titolo particolare nel diritto controverso non deve essere notificata al contumace, non rientrando tale atto tra quelli per i quali l'art. 292 c.p.c. prescrive, con elencazione tassativa, la notificazione personale al contumace, atteso che, subentrando il successore nella stessa posizione processale del proprio dante causa, nessuna lesione del diritto e della garanzia del contraddittorio deriva al contumace medesimo dalla omessa notifica di detto intervento.

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