(massima n. 1)
La disponibilità dell'immobile derivante da un contratto preliminare di compravendita ad effetti anticipati non comporta, ex se, il possesso utile ad usucapionem, essendo qualificabile come mera detenzione. Solo la dimostrazione di una successiva interversio possessionis nei modi previsti dall'art. 1141 cod. civ. può trasformare la detenzione in possesso rilevante ai fini dell'usucapione.