(massima n. 1)
In tema di occupazione illegittima, premesso che la condotta illecita della P.A. incidente sul diritto di proprietà non può comportare, quale che ne sia la forma di manifestazione (occupazione usurpativa, acquisitiva o appropriativa, vie di fatto), l'acquisizione del fondo, ove il potere di fatto sulla cosa sia esercitato inizialmente come detenzione - in presenza di validi provvedimenti amministrativi (dichiarazione di p.u., decreto di occupazione d'urgenza, ecc.) - occorre l'allegazione e la prova da parte della P.A. della trasformazione della detenzione in possesso utile ad usucapionem, ex art. 1141, comma 2, c.c., cioè il compimento di attività materiali di opposizione specificamente rivolte contro il proprietario-possessore, non essendo sufficienti né il prolungarsi della detenzione, né il compimento di atti corrispondenti all'esercizio del possesso che, di per sé, denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva escluso l'usucapione fatta valere da un Comune con riguardo ad un'area rientrante nel patrimonio disponibile dello Stato, acquisita inizialmente dall'ente locale a seguito di dichiarazione di p.u. e irreversibilmente trasformata mediante realizzazione di un edificio scolastico).