Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 17298 del 24 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'art. 1141, comma 2, c.c., l'interversione da detenzione in possesso non consiste in un atto volitivo interiore del detentore, ma si estrinseca in uno o pił atti esteriori, che manifestano inequivocabilmente al possessore la determinazione del detentore di iniziare a possedere la cosa in nome e per conto proprio e di convertire cosģ in possesso la detenzione da lui esercitata fino a quel momento.

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