(massima n. 1)
Ai fini dell'art. 1141, comma 2, c.c., l'interversione da detenzione in possesso non consiste in un atto volitivo interiore del detentore, ma si estrinseca in uno o pił atti esteriori, che manifestano inequivocabilmente al possessore la determinazione del detentore di iniziare a possedere la cosa in nome e per conto proprio e di convertire cosģ in possesso la detenzione da lui esercitata fino a quel momento.