Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 2535 del 27 gennaio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In un contratto ad effetti obbligatori, come la locazione, la traditio del bene non configura la trasmissione del suo possesso ma l'insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una interversio possessionis, mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso uti dominus, atteso che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile ad usucapionem, previsto dall'art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene derivi, come nel caso in esame, da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto. L'interversione nel possesso, tuttavia, non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi.

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