Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 9753 del 14 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il possesso ad usucapionem deve essere esclusivo e continuativo da parte dello stesso soggetto. La valutazione delle risultanze probatorie da parte del giudice di merito, che constata la dissociazione tra il compimento di atti materiali di esercizio del possesso da parte del possessore e l'animus, non č sindacabile in sede di legittimitā.

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