(massima n. 1)
Chi agisce per far accertare l'usucapione deve provare di aver esercitato un possesso continuo pacifico ed ultraventennale, esercitando facoltą corrispondenti al contenuto del diritto di proprietą o del diritto reale che sostiene di aver acquistato a titolo originario. E' richiesto a chi domanda l'accertamento del diritto, in altri termini, il raggiungimento della prova anche dell'elemento oggettivo, non potendo ritenersi sufficiente il mero utilizzo del bene con modalitą che non si esprimano in forme corrispondenti al contenuto del diritto controverso, non essendo contemplata nel codice alcuna una presunzione di possesso a titolo di proprietą.