(massima n. 1)
In materia di usucapione, l'utilizzazione dell'immobile nella qualità di coniuge non comporta necessariamente l'esercizio del possesso ad usucapionem né, in assenza di prova in tal senso, è dato presumere che – intervenuti la separazione dei coniugi ed il loro divorzio - i provvedimenti di assegnazione della casa coniugale in fase di separazione e divorzio siano tali da mutare la precedente detenzione in possesso. Al contrario, nel momento in cui l'assegnatario ha avuto la disponibilità dell'immobile in forza del provvedimento giudiziale, la sua disponibilità dell'immobile trova titolo in quel provvedimento e non può integrare possesso utile ai fini dell'usucapione.