(massima n. 1)
Il conflitto di interessi che la legge, a determinate condizioni, prende in considerazione come causa di annullamento della deliberazione assembleare č quello rinvenibile tra coloro che, partecipando al voto, concorrono alla formazione della volontā collettiva, mentre deve escludersi la configurabilitā di tale conflitto con riguardo all'amministratore di condominio, atteso che quest'ultimo presenzia ma non partecipa all'assemblea e non ha diritto di voto, salva l'ipotesi che sia egli stesso condomino. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte distrettuale che aveva escluso la configurabilitā di una situazione di conflitto di interessi tra il condominio ed il suo amministratore, socio e amministratore unico della societā aggiudicataria dei lavori deliberati dall'assemblea).