Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 10101 del 17 aprile 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Il vizio immediato e diretto della delibera di approvazione del rendiconto, su cui sia stata fondata l'emissione di decreto ingiuntivo, ovvero l'esistenza di errori di calcolo per pagamenti non contabilizzati, attenendo alla ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni, dà luogo all'annullabilità della stessa, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c., e può essere oggetto di sindacato del giudice in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi condominiali fondati su tale delibera solo se il vizio è dedotto in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, e non in via di eccezione.

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