(massima n. 1)
In tema di cessione del credito, non č applicabile alle ipotesi in cui sia controversa la legittimazione dell'ex-socio della societą estinta - in qualitą di successore universale del sostituto processuale della cessionaria societą estinta - a proseguire il giudizio il principio secondo cui il soggetto che agisce a tutela della pretesa creditoria di una societą cancellata dal registro delle imprese ha l'onere di allegare espressamente, e poi di dimostrare, la propria qualitą di avente causa della societą, come assegnatario del credito in base al bilancio finale di liquidazione oppure come successore nella titolaritą di un credito non inserito nel bilancio e non oggetto di tacita rinuncia, senza che assuma alcun rilievo la dichiarata qualitą di ex-socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione nella posizione giuridica.