(massima n. 1)
Qualora l'estinzione della societą a seguito di cancellazione dal registro delle imprese intervenga in pendenza di un giudizio che la veda parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione ad opera o nei confronti dei soci, successori della societą, ai sensi dell'art. 110 c.p.c. Ove l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe pił stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della societą, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilitą, dai soci o nei confronti dei soci, purché dei presupposti della "legitimatio ad causam" sia da costoro fornita la prova.