(massima n. 1)
In tema di fondi comuni di investimento, se nel corso del giudizio in cui č controverso un diritto ad essi attinente si trasferiscono - ai sensi dell'art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998 - da una societā ad un'altra i rapporti di gestione ad essi relativi, il processo prosegue tra le parti originarie, pur potendo la societā subentrata intervenire o essere chiamata nel processo e la societā alienante esserne estromessa. In ogni caso, la sentenza pronunciata nei confronti delle parti originarie spiega i suoi effetti anche nei confronti della societā di gestione subentrata.