Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 12473 del 8 maggio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La presentazione dell'istanza di estromissione ex art. 109 c.p.c. con richiesta di emanazione di un provvedimento di sequestro liberatorio sottrae il debitore istante dagli effetti della mora debendi, implicando la manifestazione della volontą di corrispondere la sorte capitale in favore della parte che risulterą averne diritto all'esito del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva fatto arrestare la decorrenza degli interessi moratori dalla data in cui la parte debitrice aveva proposto l'istanza di estromissione dal giudizio, previo deposito della somma dovuta).

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