Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 11222 del 28 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La violazione del litisconsorzio necessario processuale, a seguito dell'omessa integrazione del contraddittorio in appello, può essere denunciata con ricorso per cassazione solo se la violazione riguarda l'ordine del giudice ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ. Ove la violazione concerna una situazione di litisconsorzio necessario processuale derivante da cause inscindibili o da cause tra loro dipendenti, il potere di impugnazione è precluso dalla mancata tempestiva rilevazione della nullità da parte delle stesse parti nel giudizio di appello.

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