Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 5213 del 27 febbraio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di appello proposto in violazione dell'integrità del contraddittorio (art. 331 c.p.c.), la nullità può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di Cassazione solo nelle ipotesi di litisconsorzio necessario originario (art. 102 c.p.c.) o imposto dal giudice (art. 107 c.p.c.). Nel caso di litisconsorzio necessario processuale determinato dall'inscindibilità o dipendenza, la parte che ha dato causa alla nullità perde il potere di dolersene se non rileva e impugna tempestivamente la violazione.

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