(massima n. 1)
Nel caso di difetto di legittimazione passiva nel giudizio d'appello e irritualità della costituzione del soggetto non legittimato passivo (ad esempio un organo centrale al posto dell'autorità amministrativa locale), se il ricorrente non eccepisce tale difetto e vi dà causa -in qualche modo-, la nullità può essere sanata ex artt. 157, co. 3, c.p.c. e 331 c.p.c.; ciò non vale invece nei casi regolati dagli artt. 102 e 107 cpc relativi al litisconsorzio necessario iniziale o determinato da ordine del giudice.