(massima n. 1)
Nelle cause trattate col rito sommario di cognizione, in base all'espressa previsione normativa contenuta nel capo III del d.lgs. n. 150 del 2011 (in cui rientra la disciplina delle controversie in materia di discriminazione), deve ritenersi sempre consentita la chiamata in causa per ordine del giudice, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., benché non espressamente prevista dall'art. 702-bis, comma 5, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che - in relazione ad un ricorso ex art. 702-bis c.p.c. proposto nei confronti della Sezione di Saronno della Lega Nord, ma volto all'accertamento del carattere discriminatorio di alcune espressioni contenute in manifesti che riportavano sia il simbolo di detto partito, sia quello della Lega Nord-Lega lombarda e della Lega Nord per l'indipendenza della Padania - aveva disposto la chiamata in causa di queste ultime a norma dell'art. 107 c.p.c.).