Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 28907 del 11 novembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'interventore adesivo dipendente non ha un'autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell'intervento o la condanna alle spese poste a suo carico), sicché la sua impugnazione è inammissibile qualora la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole, né è legittimato ad impugnare in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. qualora il debitore non sia stato inerte per aver posto in essere comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dagli eredi di un lavoratore deceduto in un infortunio sul lavoro, intervenuti nel processo instaurato dalla curatela fallimentare della società datrice di lavoro nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile, avendo la curatela dichiarato di voler fare acquiescenza alla pronuncia d'appello).

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