Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 6930 del 14 marzo 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di intervento volontario del terzo che assuma di essere l'effettivo legittimato passivo, il giudice, ove l'attore si limiti comunque a chiedere la sola condanna dell'originario convenuto, non può emettere una statuizione di condanna nei confronti del terzo ed a favore dell'attore, in virtù del principio generale della domanda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in difetto di espressa estensione della domanda, aveva ritenuto responsabile, per l'omessa adozione di accorgimenti diretti a limitare i disagi derivanti dall'interruzione del servizio elettrico, la sola società fornitrice, originaria convenuta, e non il gestore della rete elettrica, intervenuto volontariamente assumendo di essere l'effettivo legittimato passivo).

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