Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 3980 del 13 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Per l'ammissibilitą dell'intervento di un terzo in un giudizio pendente tra altre parti č sufficiente che la domanda dell'interveniente presenti una connessione od un collegamento implicante l'opportunitą di un simultaneus processus, indipendentemente dall'esistenza o meno nel soggetto che ha instaurato il giudizio della legitimatio ad causam.

(massima n. 2)

Nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo continua tra le parti originarie e l'alienante mantiene la sua legittimazione attiva (ad causam), mentre il successore a titolo particolare ha legittimazione distinta e non sostitutiva, ma autonoma, ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c.

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