(massima n. 1)
Per l'ammissibilitą dell'intervento di un terzo in un giudizio pendente tra altre parti č sufficiente che la domanda dell'interveniente presenti una connessione od un collegamento implicante l'opportunitą di un simultaneus processus, indipendentemente dall'esistenza o meno nel soggetto che ha instaurato il giudizio della legitimatio ad causam.