Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 451 del 8 gennaio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento per l'apertura di un'amministrazione di sostegno, l'intervento dei parenti non è corrispondente all'istituto di cui all'art. 105 c.p.c., in quanto, non producendo la nomina alcun effetto, neanche indiretto, nella sfera giuridica degli stessi, difetta il requisito dell'interesse giuridicamente rilevante, sicché, pur essendo assimilabile all'intervento adesivo dipendente sotto il profilo dell'assenza di legittimazione ad ampliare il thema decidendum, tale non è sotto il profilo della costituzione di un litisconsorzio processuale. Peraltro, i parenti, in quanto legittimati ad agire, ancorché nell'interesse del beneficiando, sono contraddittori processuali e possono, perciò, essere condannati alle spese processuali.

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