(massima n. 1)
In tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono pił consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende, sia alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti; di talché non č ammessa la tardiva produzione documentale volta a comprovare la legittimazione ad agire dell'interveniente, in quanto la controparte sarebbe privata della possibilitą di fornire la relativa prova contraria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile la produzione documentale effettuata dalla terza intervenuta volta a dimostrare la propria legittimazione ad esperire un'azione revocatoria nei confronti di una delle parti).