(massima n. 1)
Nell'intervento autonomo ex art. 105 c.p.c., il terzo fa valere un diritto proprio relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia, da individuare con riferimento al "petitum" ed alla "causa petendi", ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale originaria, senza che sia necessaria l'identitą o la comunanza di "causa petendi" con l'azione originariamente proposta dall'attore, sicché la diversitą dei rapporti dedotti in giudizio non costituisce elemento decisivo al fine di escludere l'ammissibilitą dell'intervento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva dichiarato l'ammissibilitą dell'intervento spiegato da un fornitore di merci nel giudizio intercorrente tra l'appaltatore e il committente per il pagamento del prezzo dell'appalto, comprensivo del costo della fornitura, in quanto volto a rivendicare la titolaritą di parte del credito azionato dall'originario attore).