Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2278 del 24 febbraio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

La revoca del mandato non priva il mandatario senza rappresentanza della legittimazione attiva e passiva rispetto alle azioni per la realizzazione del credito nascente dal contratto compiuto in esecuzione del mandato, perché non la revoca del mandato, che si colloca nell'ambito del rapporto tra mandante e mandatario, ma il concreto esercizio da parte del mandante del potere di far valere nei confronti dei terzi, sostituendosi al mandatario, i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, può essere opposta dal terzo al mandatario che agisce per la realizzazione di quel credito.

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