Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8255 del 27 marzo 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'avvocato può legittimamente scegliere di instaurare un solo processo, proponendo nei confronti del suo cliente una pluralità di domande ex art. 104 cod. proc. civ., per ottenere il pagamento non solo di prestazioni giudiziali civili, ma anche di prestazioni stragiudiziali non connesse a quelle giudiziali e prestazioni penali. In tale caso il processo è assoggettato al rito di cognizione ordinario o sommario codicistico, qualora il cliente instauri l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'avvocato con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. ratione temporis vigente.

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