(massima n. 1)
In tema di confisca, non integra la nozione di "appartenenza a persona estranea al reato" la mera intestazione a terzi del bene mobile utilizzato per realizzare il reato stesso, nel caso in cui emerga da precisi elementi di fatto che l'intestazione sia del tutto fittizia e che l'autore dell'illecito abbia, in realtą, la sostanziale disponibilitą del bene. (Fattispecie in materia di confisca disposta ai sensi dell'art. 322-ter, c.p.).