Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 32270 del 21 novembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale venga dichiarata l'inammissibilitą della revocazione della sentenza d'appello, nel caso in cui venga previamente accolto il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello oggetto del predetto ricorso per revocazione, č inammissibile per difetto d'interesse, stante l'intervenuto soddisfacimento della pretesa fatta valere, salvo che il ricorrente faccia valere una pretesa specifica sul capo relativo alle spese invocando e giustificando, ad esempio, la possibilitą di pervenire ad una compensazione delle stesse malgrado la declaratoria di inammissibilitą.

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