(massima n. 1)
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 168-bis, comma 1, c.p., nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. È infatti irragionevole e generatore di disparità di trattamento che, tra i due reati a confronto, l'accesso alla messa alla prova sia precluso per la fattispecie meno grave (il piccolo spaccio), mentre per quella più grave (l'istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti) sia, in astratto, ammissibile. L'esclusione del reato di piccolo spaccio dal perimetro applicativo della messa alla prova ha così determinato un'anomalia, ribaltando la scala di gravità tra le due figure criminose in comparazione, entrambe attinenti alla materia degli stupefacenti e preposte alla tutela dei medesimi beni giuridici.