Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 36467 del 3 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'imputato, ove ritenga che il fatto possa essere giuridicamente riqualificato in un reato che consente l'ammissione a tale istituto, ha l'onere di allegare il programma di trattamento o, quanto meno, la richiesta rivolta, a tal fine, all'Ufficio di esecuzione penale esterna, trattandosi di requisiti di ammissibilitą dell'istanza di sospensione ex art. 464-bis, comma 4, c.p.p.

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