(massima n. 1)
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'imputato, ove ritenga che il fatto possa essere giuridicamente riqualificato in un reato che consente l'ammissione a tale istituto, ha l'onere di allegare il programma di trattamento o, quanto meno, la richiesta rivolta, a tal fine, all'Ufficio di esecuzione penale esterna, trattandosi di requisiti di ammissibilitą dell'istanza di sospensione ex art. 464-bis, comma 4, c.p.p.