(massima n. 1)
L'apprezzamento del giudice di merito sul carattere sconveniente o offensivo delle espressioni contenute nelle difese delle parti e sulla loro estraneitą all'oggetto della lite, nonché l'emanazione o meno dell'ordine di cancellazione delle medesime ai sensi dell'art. 89 c.p.c., integrano esercizio di potere discrezionale non censurabile in sede di legittimitą.