(massima n. 1)
L'art. 89 c.p.c. non è applicabile a un atto che non ha natura processuale o endoprocessuale e, cioè, ad un atto non portato alla conoscenza del giudice con i mezzi ed i modi fissati dal codice di rito, perché la norma ha lo scopo di assicurare l'osservanza del dovere di lealtà e correttezza nel processo, fatta salva l'eventuale rilevanza dello scritto offensivo in altre sedi, con correlate autonome azioni giudiziarie. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/03/2022)