(massima n. 1)
L'apprezzamento del giudice di merito sul carattere sconveniente od offensivo delle espressioni contenute nelle difese delle parti e sulla loro estraneitą all'oggetto della lite, nonché l'emanazione o meno dell'ordine di cancellazione delle medesime a norma dell'art. 89 cod. proc. civ., integrano l'esercizio di un potere discrezionale non censurabile in sede di legittimitą.