(massima n. 1)
La difesa dalle accuse di un collega di fronte al proprio Consiglio di disciplina può costituire un comportamento tenuto nei limiti del legittimo esercizio del diritto di difesa, se sussiste un pericolo attuale dell'offesa all'onore e se le argomentazioni difensive si mantengono nei limiti di evitare il pregiudizio all'onore senza tradursi, in vendetta o aggressione all'altrui reputazione determinata dall'ira; col limite, proprio delle cause di giustificazione in materia di delitti contro l'onore, della salvaguardia della verità del fatto attribuito. Qualora questo limite logico venga superato non può più parlarsi infatti di legittima difesa, ma, di volta in volta, di eccesso colposo o doloso. (In applicazione di detti principi, la S.C. ha rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo che le argomentazioni difensive svolte da alcuni commercialisti fossero espressione del diritto di difesa nell'ambito del procedimento disciplinare, promosso a seguito dell'esposto di un collega).