Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 17577 del 26 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dą luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralitą di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti.

(massima n. 2)

Al fine di individuare la parte "maggiormente soccombente" occorre confrontare il valore delle domande parzialmente accolte (e quindi non quello delle domande rispettivamente rigettate), cosicché deve ritenersi "maggiormente soccombente" la parte la cui domanda accolta sia di minor valore.

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