(massima n. 1)
In caso di abusivo frazionamento di crediti nascenti dall'esecuzione di incarichi professionali che, pur regolati da un'unica convenzione, siano azionati attraverso la proposizione di plurimi ricorsi d'ingiunzione, il giudice, che rigetti l'opposizione mancando di dichiarare l'improponibilitā delle domande separatamente proposte, č tenuto a eliminare tutti gli effetti distorsivi del frazionamento, sicché non č sufficiente, per neutralizzare questi ultimi, che disponga la compensazione delle sole spese dei giudizi di opposizione, riuniti successivamente in un "simultaneus processus", ma occorre che intervenga anche sulle spese liquidate nei plurimi decreti d'ingiunzione, previa eventuale revoca degli stessi.