Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 30640 del 28 novembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, non sottoscritta dalla parte di persona, ma dal solo difensore, senza tuttavia che questi risulti munito di mandato speciale a rinunziare, mancando dei requisiti previsti dall'art. 390, comma 2, c.p.c., non produce l'effetto dell'estinzione del processo, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, in specie quando la controparte non si sia neppure costituita, č idonea a determinare la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

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