Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 14172 del 21 maggio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La presenza in giudizio di pił difensori della stessa parte non autorizza i medesimi a moltiplicare gli atti tipici previsti dalla legge per la difesa dell'assistito, in quanto il potere di compiere l'atto si riferisce al diritto della parte di difendersi e contraddire, che č unico anche se la parte č assistita da pił avvocati. (Nella specie, la S.C. ha considerato validamente espressa la rinuncia agli atti formulata da uno solo dei difensori della parte ricorrente).

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